In Italia, per certificare i corrispettivi delle attività spettacolistiche e di intrattenimento, è necessario utilizzare un misuratore fiscale (la normativa lo chiama “biglietteria automatizzata”, alcuni lo chiamano impropriamente “biglietteria automatica” o “biglietteria SIAE”).
La regola generale che impone di usare una biglietteria automatizzata si applica a:
- chiunque organizza abitualmente attività di intrattenimento (allegato A al DPR 26 ottobre 1972 n. 640);
- le imprese che effettuano abitualmente prestazioni relative alle attività di spettacolo (tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Tuttavia ci sono alcune eccezioni.
Esenzioni biglietterie automatizzate
Chi è esonerato dall’obbligo di usare una biglietteria automatizzata?
- I soggetti che non esercitano attività d’impresa e che organizzano occasionalmente attività di intrattenimenti o di spettacolo;
- i soggetti che svolgono attività di intrattenimento (es. discoteca, bowling…) anche congiuntamente ad altre e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro;
- i soggetti che svolgono attività spettacolistiche (es. teatro, concerti, circo…) e che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50mila euro;
- le associazioni senza fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398 del 1991 per le attività di intrattenimento a favore dei soci (per le attività a favore dei non soci rimane l’obbligo);
- le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per le attività di intrattenimento a favore dei soci (per le attività a favore dei non soci rimane l’obbligo);
- i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e che hanno conseguito nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro (ad eccezione delle “piccole” e “medie” attrazioni, dei teatri viaggianti e dei teatrini di burattini e marionette, che sono esonerati da qualsiasi certificazione fiscale in forza dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996).
Differenza ricavi / volume di affari
Per l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso da misuratore fiscale occorre prendere in considerazione:
- nel caso di attività di intrattenimento l’ammontare dei ricavi;
- nel caso di attività spettacolistiche l’ammontare del volume d’affari.
Se si esercitano attività sia di intrattenimento che di spettacolo, non si deve procedere alla somma dell’ammontare dei ricavi e del volume d’affari. I due valori devono essere considerati separatamente per ciascun caso, dato che sono due concetti di natura diversa (come chiarito nella risoluzione 92/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate).
Posso usare una biglietteria anche se sono esentato?
Un soggetto esonerato dall’obbligo può comunque decidere di avvalersi di un misuratore fiscale per certificare i corrispettivi. Anzi, questo è consigliato, visti i numerosi vantaggi di usare una biglietteria automatizzata.
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