In Italia, per certificare i corrispettivi delle attività spettacolistiche e di intrattenimento, è necessario utilizzare un misuratore fiscale (la normativa lo chiama “biglietteria automatizzata“, alcuni lo chiamano impropriamente “biglietteria automatica” o genericamente “biglietteria SIAE”).
La regola generale che impone di usare una biglietteria automatizzata si applica a:
- chiunque organizzi abitualmente attività di intrattenimento (allegato A al DPR 26 ottobre 1972 n. 640);
- le imprese che effettuino abitualmente prestazioni relative alle attività di spettacolo (tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Questo significa che se organizzi spettacoli o intrattenimenti non puoi vendere i tuoi biglietti liberamente, ma devi usare una biglietteria omologata (ti consigliamo di leggere il nostro articolo “5 ottime biglietterie automatizzate per la stagione 2027“).
Esenzioni biglietterie automatizzate
All’obbligo generale di usare una biglietteria automatizzata ci sono però delle esenzioni. Chi è esonerato dall’obbligo?
- I soggetti che non esercitano attività d’impresa e che organizzano occasionalmente attività di intrattenimenti o di spettacolo;
- i soggetti che svolgono attività di intrattenimento (es. discoteca, bowling…) anche congiuntamente ad altre e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro;
- i soggetti che svolgono attività spettacolistiche (es. teatro, concerti, circo…) e che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50mila euro;
- le associazioni senza fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398 del 1991 per le attività di intrattenimento a favore dei soci (per le attività a favore dei non soci rimane l’obbligo);
- le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per le attività di intrattenimento a favore dei soci (per le attività a favore dei non soci rimane l’obbligo);
- i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e che hanno conseguito nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro (ad eccezione delle “piccole” e “medie” attrazioni, dei teatri viaggianti e dei teatrini di burattini e marionette, che sono esonerati da qualsiasi certificazione fiscale in forza dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996).
Differenza ricavi / volume di affari
Per l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso da misuratore fiscale occorre prendere in considerazione:
- nel caso di attività di intrattenimento l’ammontare dei ricavi;
- nel caso di attività spettacolistiche l’ammontare del volume d’affari.
Se si esercitano attività sia di intrattenimento che di spettacolo, non si deve procedere alla somma dell’ammontare dei ricavi e del volume d’affari. I due valori devono essere considerati separatamente per ciascun caso, dato che sono due concetti di natura diversa (come chiarito nella risoluzione 92/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate).
Posso usare una biglietteria anche se sono esentato?
Un soggetto esonerato dall’obbligo può comunque decidere di avvalersi di un misuratore fiscale per certificare i corrispettivi. Anzi, questo è consigliato, visti i numerosi vantaggi di usare una biglietteria automatizzata.
Man mano che passano gli anni, poi, le mandatarie SIAE di zona hanno in magazzino sempre meno biglietti tradizionali, rendendo difficoltoso reperirli. La biglietteria automatizzata diventa quindi una scelta conveniente anche per risparmiare tempo e semplificare le procedure.
Hai fretta? Leggi subito quali sono i migliori servizi di biglietteria automatizzata in Italia.





